Le persone che vogliono esercitare come architetto in Perù, devono ottenere prima il titolo universitario in una delle università riconosciute dal Ministero dell’Educazione. Questa condizione è necessaria perchè non esiste riconoscimento dell’esperienza come tale. I requisiti per il riconoscimento del titoli ottenuti nelle università dei paesi convenzionati (reciprocamente) con il Perù sono i seguenti:
- Richiesta al presidente dell’Assemblea Nazionale dei Rettori (ANR).
- Diploma che certifichi il titolo con la firma legalizzata dal Ministero degli Esteri del paese d’origine e da quello peruviano (necessaria la traduzione in spagnolo).
- Tre copie del titolo ufficiale.
- Una copia del certificato di studi originale firmata dal ministero degli esteri del paese d’origine e da quello peruviano e dal consolato peruviano del paese d’origine.
- Una copia del documento d’identità.
- 2 fototessere.
- Ricevuta di pagamento dei diritti per la somma corrispondente.
- Quando si tratta di un titolo Master, aggiungere la copia della laurea, per il dottorato aggiungere il titolo professionale.
- Le legalizzazioni sono fatte da un notaio pubblico.
- Il diploma sarà ricevuto personalmente o tramite lettera con legalizzazione notarile.
- Si riceveranno, per sicurezza, in busta chiusa tutti i documenti.
Una volta ottenuto il titolo, dovrà essere accreditato mediante il Collegio degli Architetti del Perù (CAP) con la quale si potrà esercitare in qualunque ambito di pianificazione, disegno e costruzione (monitorando sempre le attività lavorative esercitate).
Permessi
La legge dei contratti e servizi per gli stranieri, è soggetta al regime lavorativo dell’attività privata e ai limiti di questa legge.
La percentuale di lavoratori stranieri di un’impresa non potrà essere superiore al 20% del totale degli impiegati. Inoltre non si può superare il 30%della somma totale dei salari per il pagamento del personale straniero.
I contratti con lavoratori stranieri devono essere effettuati per iscritto e a tempo determinato (per un periodo massimo di tre anni prorogabili) e devono essere presentati al Ministero del Lavoro per essere approvati. La legge sull’immigrazione in Perù riconosce diversi status lavorativi in base alle attività che si vogliono effettuare nel paese:
- Affari. Permette allo straniero l’ingresso e la permanenza nel paese per 90 giorni prorogabili (per altri 30). Questo visto è temporaneo, il lavoratore non potrà percepire stipendio da fonti peruviane, può comunque firmare contratti e effettuare transazioni.
- Lavoratore. Permette allo straniero la permanenza nel paese per svolgere attività lavorative dopo aver ottenuto un contratto di lavoro. Il tempo di autorizzazione è pari alla durata del contratto, previa autorizzazione del ministero del lavoro. Il visto corrispondente è quello da residente.
- Independente. In questa situazione migratoria lo straniero può effettuare investimenti nel paese e esercitare la sua professione in forma indipendente. Anche in questo caso il visto è quello di residente.
- Turista. Lo straniero può rimanere nel paese per 90 giorni prorogabili a 30. E’ applicabile a coloro che non hanno intenzione di risiedere nel paese o di effettuare attività remunerate. A questa situazione corrisponde il Visto temporanea.
I contratti degli stranieri possono essere effettuati fuori o dentro il paese. Nei casi in cui vengano effettuati all’estero dovranno essere approvati dal Ministero del Lavoro e presentati al Ministero dell’Interno (per l’invio del visto come lavoratore staniero).
In questa legge, per visto si intende l’autorizzazione della qualità di migrazione concessa dalla Direzione di Migrazioni e Naturalizzazioni (DIGEMIN) ad uno straniero per la sua ammissione, permanenza e residenza nel territorio nazionale. Il visto si stamperà nel passaporto o in un documento d’identità analogo. Si segnala che tale documento dev’essere valido per i sei mesi successivi alla data d’ingresso.